Per il Tribunale di Roma solo in presenza di obiettive circostanze ostative, si giustifica che le parti non proseguano oltre il primo incontro.

E’ stata infatti dichiarata l’improcedibilità del giudizio nel corso del quale le parti, inviate in mediazione dal giudice, hanno partecipato al primo incontro e riferito che non vi erano margini di accordo. Condotta non condivisa dal giudice secondo cui la condizione di procedibilità si ritiene superata solo laddove viene correttamente svolta la mediazione. In tal senso si intende quella prevista dall’art. 1 della legge, che richiede imprescindibilmente la fattiva attività professionale di un  mediatore.  Se, quindi, durante il primo incontro le parti decidono di non proseguire per motivazioni ingiustificate o non verbalizzando alcuna motivazione, la mediazione si intende non correttamente esperita. Nel caso in cui, invece, l’istante intende procedere oltre il primo incontro e ne dà espressamente atto a verbale, mentre è il solo convenuto ad opporsi, il processo proseguirà ma a quest’ultimo saranno applicate le sanzioni di legge.