Sentenza n. 23439 del 17.11.2016 della Sezione Lavoro della Cassazione
Per assoggettare alla iscrizione nella gestione degli artigiani e commercianti l’INPS deve provare che il socio accomandatario partecipi personalmente alla attività aziendale.
E’ questo il principio di diritto fornito dalla Suprema Corte in merito alla interpretazione dell’art. 29 comma 1 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, così come è stata sostituita dall’art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che sancisce l’obbligo di iscrizione ..” per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
E’ stato quindi sancito il principio che per il socio illimitatamente responsabile, si pensi anche alle snc, non può essere automatica l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, ma è necessario la verifica, posta a carico dell’Inps, dell’effettiva partecipazione all’attività d’impresa.
Questo principio giurisprudenziale ha una portata rilevante in quanto è estendibile a tutte quelle ipotesi di amministratori di srl nei confronti dei quali l’INPS dispone, d’ufficio, l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti.
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