I vantaggi derivanti dalla “rottamazione” delle cartelle.
Il DL 193/2016 ha stabilito che è possibile procedere alla “rottamazione ” delle cartelle presentando entro il 23 gennaio 2017 apposita istanza utilizzando la modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre. Si potrà chiedere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali saranno dovute gli interessi nella misura del 4,5% (art.21 comma 1, D.P.R. 602/73) la cui ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018. Successivamente, entro il 24 aprile 2017, Equitalia comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Sono ammesse al beneficio le cartelle aventi ad oggetto:
Irpef; Ires; Irap; contributi previdenziali e assistenziali; l’IVA, tranne quella riscossa all’importazione; Ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (esempio ICI o IMU TARI etc).
Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali relative ad
Iva riscossa all’importazione; le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato”; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
Il beneficio, nel caso che la cartella si riferisca ad importi derivanti da imposte, è circa del 30 % come risulta dal prospetto che segue.
Importi a debito | Cartella originaria | Importi dovuti |
Maggiore Irpef da versare | 1000 | 1000 |
Sanzioni pari al 30% (art.13 D.Lgs. 471/97) | 300 | Z E R O |
Interessi ritardata iscrizione (art.20 del D.P.R. 602/73) | 150 | 150 |
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) | 200 | Z E R O |
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99) pari all’8% dell’imposta + sanzioni + interessi (se il ruolo è ante 31.12.2012 l’aggio è del 9 %) | 132 | 92 |
Spese di notifica | 6 | 6 |
Totale da versare | 1788 | 1248 |
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